Buoni pasto in Smart Working: come comportarsi?

Durante lo Smart Working il lavoratore non si trova nel suo normale ufficio, ma magari svolge le sue mansioni presso la propria abitazione: ha comunque diritto ai buoni pasto?

Buoni pasto in Smart Working

Il Decreto che regola le disposizioni in materia di buoni pasto per i lavoratori è il numero 122 del 7 giugno 2017 e specifica che l’attività di emissione dei buoni pasto consiste “nell’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale”.

I buoni pasto possono quindi essere forniti ai lavoratori a tempo pieno, parziale o con un rapporto di collaborazione anche non subordinato che non hanno a disposizione la mensa aziendale. Possono essere forniti anche a chi da contratto non ha diritto alla pausa pranzo.

I buoni pasto, per legge, “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare”. Non sono obbligatori: il datore può decidere se erogarli oppure no, a meno che non siano previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o individuale.

Secondo la legge 81 del 2017, “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.

Quindi, in teoria, il trattamento economico del dipendente dovrebbe rimanere invariato, anche se i buoni pasto non vengono esplicitamente nominati dalla suddetta legge e quindi le interpretazioni sono molteplici.

In linea di massima, ogni azienda o amministrazione decide autonomamente se concedere i buoni pasto in una giornata di Smart Working: alcuni lo fanno, altri no. Basta inserire quanto stabilito dal datore di lavoro nell’accordo individuale relativo alla modalità di Lavoro Agile, obbligatorio per legge.

Questo accordo deve essere stipulato tra i dipendenti e l’azienda, così da regolare per iscritto la prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro, tramite questo accordo, può quindi decidere se erogare o meno i buoni pasto durante una giornata di Smart Working.

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