Ferie in Smart Working? Come comportarsi

Uno dei dubbi più comuni, oltre quello riguardante i buoni pasto, tra i lavoratori in Smart Working è sicuramente quello che attiene alla maturazione delle ferie: ecco come comportarsi.

Alcuni lavoratori sono portati a pensare che il fatto di stare a casa faccia maturare meno ferie rispetto a quanto stabilito dal contratto, ma non è così. I giorni di ferie sono indispensabili per il recupero psicofisico del dipendente, per trascorrere del tempo in famiglia e sono un diritto inalienabile costituzionalmente garantito.

Per questa ragione i giorni di astensione retribuiti non possono mai essere negati durante lo Smart Working, che, in molti casi, si rivela una forma di lavoro ancor più produttiva e stressante del regime ordinario in ufficio.

Le ferie Smart Working – Cosa dice la legge?

La legge n. 81/2017 prevede che chi lavora da remoto ha diritto allo stesso trattamento – economico e non solo – di chi lavora in presenza: ferie, permessi, malattie, tutela contro gli infortuni, maternità e ogni altro aspetto previsto dalla contrattazione collettiva.

Chi lavora in Smart Working, dunque, matura ferie e permessi come se fosse in ufficio, quindi nella misura stabilita dal CCNL di categoria o dagli accordi con il datore di lavoro. Nessuna differenza rispetto ai dipendenti che si recano in sede e a coloro che non possono usufruire del Lavoro Agile.

Anche la busta paga di un lavoratore in Smart Working risulterà identica a quando svolgeva le mansioni in ufficio. Unica eccezione i buoni pasto: la giurisprudenza è concorde nel ribadire che chi lavora da casa non ha automaticamente diritto ai buoni, ma ciò non toglie che il datore – se lo ritiene opportuno – possa concederli anche ai dipendenti a casa.

In caso di cassa integrazione, invece, ferie e permessi maturano nella misura prevista dal CCNL applicato dall’azienda in caso cassa integrazione a orario ridotto; oppure non maturano se il dipendente è in cassa integrazione a zero ore, a meno che il periodo di astensione totale dal lavoro non sia durato meno di 15 giorni del calendario del mese di riferimento.

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