Gli infortuni domestici rientrano negli incidenti sul lavoro? Ecco cosa dice la normativa in caso di infortunio in Smart Working.
I vantaggi dello Smart Working per il lavoratore sono ormai ben noti e fra questi ci sono anche i minori rischi legati agli spostamenti che bisogna fare per recarsi in ufficio o sul luogo di lavoro (infortuni in itinere).
Questo non significa che il lavoratore non sia sottoposto a possibili infortuni durante il Lavoro Agile, ma non essendo più il datore di lavoro responsabile dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, bensì il lavoratore stesso chiamato a svolgere la propria attività a distanza, cambia l’ambito di applicazione della tutela infortunistica.
Infortunio in Smart Working
Cosa succede se un dipendente incorre in un infortunio quando sta lavorando fuori dall’ufficio che di solito frequenta? Benché la tutela del lavoratore sia estesa anche a distanza, non sempre si riesce a stabilire momento e causa dell’incidente. Quando interviene la copertura assicurativa Inail?
L’Inail aveva già predisposto delle tutele nel 2017 partendo dalla legge numero 81 dove all’art. 23 si tutela il telelavoro che già esisteva da molti anni prima e solo ultimamente stava ricevendo un impulso da parte del governo, nonostante i numerosi ostacoli ancora esistenti.
La legge dice infatti che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Così, l’Inail ha precisato con la circolare numero 48 che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo”.
Pertanto, nulla cambia se il lavoro viene svolto presso il datore di lavoro o da casa. Quello che attiene è che l’infortunio, anche di tipo domestico, avvenga durante l’orario di lavoro e per causa di lavoro.
Quindi, in definitiva, secondo l’Inail, “una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo”.
Unico caso in cui vi è esclusione di copertura assicurativa è quando il dipendente assuma un comportamento contrario al buon senso, causando un infortunio. Sarà quindi il datore di lavoro ad accertarsi che non vi siano state irregolarità, violazione di norme o comportamenti scorretti.
Certamente in regime di Smart Working risulta più difficile dimostrare con esattezza come e quando è avvenuto l’infortunio non essendoci sorveglianza (se non a distanza) da parte del datore di lavoro.
A tal fine fa sempre fede un verbale di pronto soccorso o la testimonianza di qualche familiare. Per il resto, la disciplina dello Smart Working è regolata da appositi accordi individuali in cui viene anche riconosciuto l’ambito di applicazione della copertura assicurativa in caso di incidenti domestici.
Commenta per primo