Smart Working – Chi ne ha diritto e come ottenerlo

Non tutti i lavoratori possono svolgere la loro attività da remoto: ecco chi ha diritto allo Smart Working e come ottenerlo.

Per poter usufruire dello Smart Working sono necessari i seguenti requisiti soggettivi:

  • essere un dipendente del lavoro privato;
  • avere almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni;
  • nello stesso nucleo familiare l’altro genitore non deve essere disoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il requisito oggettivo riguarda, invece, la tipologia della mansione svolta. E’ possibile lavorare da remoto solamente se l’attività da svolgere non richiede necessariamente la presenza del lavoratore nella sede del posto di lavoro.

Come ottenere lo Smart Working

Per ottenere lo Smart Working, il lavoratore deve presentare un’apposita domanda al datore di lavoro in cui dichiara:

  • La volontà di voler ricorrere allo Smart Working;
  • Di avere almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni;
  • Che l’altro genitore non risulta disoccupato o beneficiario di sostegni al reddito;
  • I periodi e la frequenza con i quali si intende svolgere il lavoro da remoto.

Il datore di lavoro potrebbe rifiutare la domanda del dipendente se ritiene che ci sia incompatibilità tra la mansione svolta dal lavoratore e lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.

Una volta accettata la richiesta del dipendente, l datore di lavoro dovrà firmare e far firmare al dipendente e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) l’informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile disponibile online nel sito dell’Inail.

Dopodiché, sempre il datore di lavoro deve comunicare “al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (art. 90, comma 3, D.L. 34/2020). La comunicazione deve avvenire, dunque, in via telematica attraverso il link servizi.lavoro.gov.it.

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